IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, aggiunto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  recante  ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267,  recante  norme  per  l'individuazione  degli  uffici di livello
dirigenziale    generale,    nonche'    delle    relative   funzioni,
dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
  Visto  l'articolo  4,  comma  5,  del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.
233,  recante  regolamento  di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro degli affari esteri;
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 27 novembre 2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim,  Ministro  degli  affari  esteri, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11
maggio 1999, n. 267, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   3   (Segretario  generale  e  Segreteria  generale).  -  1.
Nell'ambito  delle  funzioni  previste  dall'articolo 6, comma 2, del
decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, il Segretario generale
coadiuva  direttamente  il  Ministro  ai fini dell'elaborazione degli
indirizzi  e  dei  programmi  del  Ministero; assicura la continuita'
delle  funzioni  dell'Amministrazione,  coordinandone gli uffici e le
attivita' e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.
  2.  Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal
Vice  Segretario  generale, al quale possono altresi' essere delegate
dal  Segretario  generale  funzioni  di  coordinamento  in  specifici
settori.
  3.  Il  Segretario  generale  ed  il  Vice Segretario generale sono
assistiti   nello   svolgimento   delle   funzioni  di  coordinamento
dell'attivita' dell'Amministrazione da una "Unita' di coordinamento.
  4. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresi':
    a)  la  "Unita'  di  analisi  e  programmazione  ,  la  quale  e'
incaricata  di  svolgere  ricerche,  elaborare  analisi  e  studi  di
previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica
estera;
    b)  la  "Unita'  di  crisi  ,  la  quale e' chiamata a seguire le
situazioni  internazionali di tensione, nonche' ad adottare le misure
necessarie  per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei
cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione
di altre amministrazioni ed organi dello Stato;
    c)  la  "Unita'  per le attivita' di rilievo internazionale delle
regioni  e  degli  altri enti territoriali italiani , la quale cura i
rapporti  con  le  regioni e gli altri enti territoriali italiani per
quanto attiene alle loro attivita' di relazione con l'estero.".
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   testo   del  comma  quinto  dell'art.  87  della
          Costituzione e' il seguente:
              "Il  Presidente  della  Repubblica Promulga le leggi ed
          emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.".
              - Il  testo  del  comma  4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge
          15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              - L'art.  4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e' il seguente:
              "Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1
          si  procede  alla  revisione  periodica dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.".
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche.".
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e' il seguente:
              "2. Nei Ministeri di cui al precedente art. 3, comma 2,
          e'   istituito   l'ufficio   del  segretario  generale.  Il
          segretario  generale  opera  alle  dirette  dipendenze  del
          Ministro.    Assicura    il    coordinamento    dell'azione
          amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione
          degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro;
          coordina  gli  uffici  e le attivita' del Ministero; vigila
          sulla   loro   efficienza   e  rendimento  e  ne  riferisce
          periodicamente al Ministro.".